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Secondo quanto stabilito dalla legge 210/2004 vi è l’obbligo, da parte del costruttore, di stipulare una fideiussione a garanzia degli acconti versati dal cliente. Tali oneri verranno interamente resi nel caso in cui il costruttore sia soggetto a fallimento.
Secondo quanto stabilito dal decreto sopra menzionato e dai relativi aggiornamenti, il costruttore deve anche rilasciare la polizza decennale postuma. Si tratta di un’assicurazione che copre eventuali difetti costruttivi delle opere.
L’impresa edile quindi, deve consegnare al compratore una fideiussione, la cui somma viene stabilita da un contratto di garanzia. L’importo va versato in un’unica soluzione, fino al momento in cui il cliente non si trasferirà nell’abitazione.
Inoltre, secondo il decreto ministeriale del 31-10- 2006, il cliente deve anche versare una cifra pari al 5 per mille dell’importo della fideiussione rilasciata a garanzia degli acconti. Tale somma è da rivolgere al fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, gestito da Consap S.p.A.
Affinché l’accordo sia valido è bene che siano presenti alcuni requisiti ovvero: